Che cosa sono i CAM (Criteri Ambientali Minimi)?
I criteri rientrano nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN-GPP, ed inoltre tengono conto di quanto contenuto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM 397-2008) e sul GPP (COM 400-2008), adottate dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea.
L’obiettivo proposto era quello di raggiungere entro il 2015, la quota del 50% di appalti “verdi” sul totale degli appalti aggiudicati per le forniture di questa categoria di prodotti. Tale percentuale è valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli appalti.
Il PAN GPP inoltre contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico di cui all’art.3 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Tali criteri ambientali si definiscono “minimi” in quanto, devono, tendenzialmente, permettere di dare un’indicazione omogenea agli operatori economici in modo da garantire, da un lato, un’adeguata risposta da parte del mercato alle richieste formulate dalla pubblica amministrazione e, dall’altro, di rispondere agli obiettivi ambientali che la Pubblica Amministrazione intende raggiungere tramite gli appalti pubblici.
Pertanto, tenuto conto di quanto detto, le stazioni appaltanti che vogliono qualificare come “verde” la propria gara d’appalto, ai sensi del PAN-GPP, devono recepire almeno le indicazioni contenute nelle sezioni specifiche tecniche, clausole contrattuali/condizioni di esecuzione, selezione dei candidati.
Quali sono i settori in cui si applicano i CAM?
I CAM in vigore sono i seguenti:
1. Apparecchiature elettroniche per ufficio
2. Arredi per ufficio
3. Arredo Urbano
4. Aspetti sociali negli appalti pubblici
5. Ausili per l’incontinenza
6. Carta
7. Cartucce per stampanti
8. Edilizia
9. Illuminazione pubblica
10. Pulizia e prodotti per l’igiene
11. Rifiuti urbani
12. Ristorazione collettiva e derrate alimentari
13. Serramenti esterni
14. Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)
15. Tessili
16. Veicoli
17. Verde pubblico
Quando si applicano i CAM per l’edilizia?
Si possono utilizzare per appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri.
Chi può utilizzare i CAM?
Pubbliche amministrazioni che vogliano definire un appalto e relativa gara per un edificio sostenibile.
Quando un appalto può essere detto sostenibile?
I criteri si suddividono in criteri ambientali di base (Oggetto dell’appalto, Specifiche tecniche, Condizioni di esecuzione) e premianti. Come suindicato un appalto può essere definito verde, ai sensi del PAN GPP, solo se include almeno i criteri di base presenti in questo documento. Le stazioni appaltanti sono invitate ad utilizzare anche i criteri premianti quando aggiudicano la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Criterio dell’offerta più vantaggiosa
Nell’ambito dei CAM la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal codice dei contratti pubblici seguendo le linee guida dettate dall’ANAC. Fermo restando il rispetto dei criteri di base, i criteri premianti possono essere utilizzati nei casi in cui l’appalto sia aggiudicato con la forma dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Esempi di CAM (Criteri Ambientali Minimi)
I criteri riguardano i soggetti coinvolti, il processo di progettazione e di costruzione, le caratteristiche dei materiali.
Alcuni esempi:
– si danno indicazioni sulle verifiche nella scelta del luogo, suggerendo ad esmpio un’analisi secondo il mento LCC per valutare la convenienza tra demolizione e recupero in toto o in parte di un edificio esistente.
– l’offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.
– sono definiti dei criteri per il territorio e ambiente
– sono definiti dei criteri per l’edificio, ossia specifiche tecniche per l’edificio come ad esempio diagnosi energetica, prestazione energetica, approvvigionamento energetico, risparmio idrico, qualità ambientale interna, piano di manutenzione dell’opera
– sono definiti dei criteri per i materiali prodotti, ossia specifiche tecniche per i componenti dell’edificio, ossia calcestruzzi, laterizi, prodotti e materiali base legno, e così via. Alcuni esempi di requisiti sono ad esempio a seconda del prodotto, sono richieste la certificazione FSC per il legno; il contenuto di riciclato; Ecolabel o etichette ambientali conformi alla ISO 14024; specifiche di efficienza luminosa e resa cromatica per gli impianti di illuminazione;
– sono definiti dei criteri per la gestione del cantiere, ossia specifiche tecniche.
Tra i criteri premianti si richiede per assegnare il relativo punteggio che la proposta sia redatta da un professionista accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024; se sono utilizzati materiali rinnovabili; viene valutata la distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione; se vengono utilizzati dei sistemi di monitoraggio dei consumi energetici; se gli impianti di riscaldamento e condizionamento che fanno uso di fluidi refrigeranti composti da sostanze naturali.
I CAM in edilizia e i protocolli di sostenibilità volontari es. LEED™
I protocolli nazionali e internazionali di certificazione di sostenibilità in edilizia sono compatibili con i CAM, a patto che sia compatibile l’oggetto di verifica. In questo caso, la dimostrazione della caratteristica potrà essere fatta presentando la documentazione preparata ai fini della certificazione. Quando questo è possibile, nei CAM, al paragrafo ‘Verifica’, è scritto quanto segue:
“Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico – ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.”
L’applicazione di un protocollo di sostenibilità come ad esempio LEED™ può facilitare la realizzazione di un appalto di questo tipo, avendo il vantaggio non solo di avere molti criteri compatibili con i crediti del protocollo, ma contestualmente anche la verifica terza che certifica alla fine l’edificio.
C’è da dire che compatibilità non è esatta sovrapposizione, pertanto alcuni aspetti dovranno essere allineati di progetto in progetto, criterio per criterio.
QUALI SONO IN VIA DI DEFINIZIONE?
I CAM in via di definizione sono i seguenti:
– Costruzione e manutenzione delle strade
– Servizio di illuminazione pubblica
– Tessili revisione
– Arredi per ufficio revisione
– Servizio di pulizia negli ambienti ospedalieri
Per maggiori informazioni consultare il seguente link:
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-di-definizione